LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 26-07-1993
REGIONE PIEMONTE

Tutela e controllo degli animali da affezione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 31
del 4 agosto 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Finalità  della legge
 1.  La legge tutela le condizioni di vita degli animali
da affezione e promuove comportamenti idonei
a garantire forme di convivenza rispettose delle
esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli
animali.
  2.  Ai fini della legge si intendono per animali
da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute
per compagnia o diporto, senza fini produttivi
o alimentari, compresi quelli che svolgono attività
utili all' uomo.

 

 

ARTICOLO 2

 Benessere degli animali
 1.  Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
  a) è  vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
  b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni
pubbliche o private che comportano maltrattamenti
o sevizie di animali;
  c) è  vietato abbandonare gli animali da affezione.

 

 

ARTICOLO 3

 Responsabilità  del detentore
 1.  Chiunque detiene un animale da affezione o
accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è  responsabile
della sua salute e del suo benessere e
provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni
adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici
ed etologici.
  2.  In particolare, in conformità  con le norme
contenute nel regolamento di attuazione della legge:
  a) fornisce quantità  adeguate di acqua ed alimentazione
corretta;
  b) procura adeguate possibilità  di movimento.
  Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di
igiene, sanità  o sicurezza, limitazioni della libertà ,
queste misure di attuano in modo che l' animale
non abbia a subire sofferenze;
  c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
  d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure
adeguate per evitarne la fuga.
  3.  E' vietato detenere animali da affezione in numero
o condizione tali da causare problemi di natura
igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio
al benessere degli animali stessi.

 

 

ARTICOLO 4

 Controllo della riproduzione
 1.  Chiunque detiene un animale da affezione o
accetta di occuparsene è  responsabile della sua
riproduzione, nonchè  della custodia, della salute
e del benessere della prole.
  2.  La Regione e le Unità  Socio Sanitarie Locali
- UUSSSSLL -, attraverso i servizi veterinari
pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari
liberi professionisti che operano nel settore e
delle associazioni per la protezione degli animali,
promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi
per il controllo della riproduzione degli animali
da affezione.

 

 

ARTICOLO 5

 Soppressione eutanasica
 1.  Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la
soppressione di un animale da affezione, nei casi
in cui non è  vietata dalla normativa vigente, è
eseguita esclusivamente da un medico veterinario
ed in modo da non causare sofferenza all' animale.

 

 

ARTICOLO 6

 Prevenzione e controllo del randagismo
 1.  Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza
di cani vaganti senza dimora o che si trovino
fuori dei limiti del domicilio del detentore senza
controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro
cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei
principi stabiliti dall' articolo 1.
  2.  I Comuni operano, preferibilmente associati,
tramite il servizio di cui all' articolo 7, comma 1.
  3.  Nei casi di particolare complessità  o rischio
sanitario, i presidi multizonali di profilassi o polizia
veterinaria delle UUSSSSLL concorrono alle
operazioni di cattura degli animali vaganti.
  4.  Alle persone non autorizzate, in conformità
con il regolamento di attuazione, è  vietato catturare
animali vaganti e detenerli.

 

 

ARTICOLO 7

 Canili pubblici
 1.  I Comuni, singoli o associati, istituiscono e
mantengono in esercizio un servizio pubblico di
cattura ed un apposito canile per la temporanea
custodia ed osservazione sanitaria degli animali
catturati.
  2.  I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione
di programmi per l' istituzione o il risanamento
dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio
di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio
regionale, secondo le effettive neccessità .
  3.  I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati
in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche
previste per i concentramenti di animali,
nonchè  per consentire l' espletamento di tutti gli
adempimenti sanitari.  I criteri per la realizzazione
dei canili e per la gestione del pubblico servizio
di accalappiamento e di custodia sono fissati nel
regolamento di attuazione.
  4.  La Regione, valutati preliminarmente i progetti,
con particolare riferimento al territorio servito,
alla rispondenza degli impianti ed all' efficienza del
servizio previsto, può  erogare ai Comuni contributi
parziali per la realizzazione degli interventi di loro
competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti
dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
  5.  La gestione sanitaria dei canili municipali è
affidata ai servizi veterinari delle UUSSSSLL,
secondo le modalità  indicate nel regolamento di
attuazione.

 

 

ARTICOLO 8

 Affidamento e rifugi
per il ricovero di animali randagi
 1.  La Regione, le Province ed i Comuni promuovono
e sostengono le iniziative per l' affidamento
a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno
superato favorevolmente il periodo di osservazione
sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà
non è  stata reclamata.
  2.  I rifugi per il ricovero degli animali in attesa
di affidamento sono soggetti alle norme indicate
nel regolamento di attuazione, volte a garantire il
rispetto del benessere degli animali e delle esigenze
igienico sanitarie.
  3.  I Comuni possono concedere agevolazioni per
la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti,
senza proprietario e in attesa di affidamento, alle
associazioni che svolgono attività  di protezione degli
animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato.
  4.  Le condizioni e le procedure per la concessione
delle agevolazioni sono indicate nel regolamento
di attuazione.

 

 

ARTICOLO 9

 Canili privati, pensioni per cani
e commercio di animali da affezione
 1.  I canili privati e le pensioni per cani sono
soggetti alle norme indicate nel regolamento di
attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere
degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
  2.  Le norme sono estese alle strutture in cui si
detengono gatti o altri animali da affezione;  indicazioni
particolari, in relazione alle caratteristiche
delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie
dal Comitato tecnico regionale per la tutela
degli animali di cui all' articolo 13.
  3.  Per le stesse finalità  è  soggetta a vigilanza
vegetariana, esercitata dal Servizio Veterinario della
 USSL competente, la detenzione per la vendita
e il commercio di animali da affezione.

 

 

ARTICOLO 10

 Albo regionale
delle Associazioni per la protezione degli animali
 1.  La Regione istituisce, con provvedimento della
Giunta regionale, l' Albo regionale al quale hanno
facoltà  di iscriversi le associazioni per la protezione
degli animali maggiormente rappresentative,
costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte
ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni
di volontariato.
  2.  L' iscrizione all' Albo è  disciplinata secondo le
norme contenute nel regolamento di attuazione.
  3.  Per promuovere e sostenere l' attività  delle associazioni
per la protezione degli animali iscritte
all' Albo regionale, la Regione avvalendosi dei finanziamenti
previsti dalla legge n. 281/ 1991, può  erogare
contributi ai Comuni, singoli o associati, che
pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti
specifici, in collaborazione con le associazioni citate,
secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.
  4.  La Regione può  autorizzare le associazioni
iscritte all' Albo ad organizzare corsi per la formazione
di operatori zoofili volontari.  Gli operatori,
iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono
funzioni di sussidio e collaborazione in interventi
per la protezione degli animali per cui non sono
necessarie specifiche competenze professionali o
qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.

 

 

ARTICOLO 11

 Programmi di informazione e di educazione
 1.  La Regione e le UUSSSSLL attraverso i
Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici
veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni
iscritte all' Albo di cui all' articolo 10, promuovono
ed attuano programmi di informazione
e di educazione per favorire la diffusione e l' applicazione
dei principi contenuti nella legge fra quanti
sono interessati alla detenzione, all' allevamento,
all' addestramento, al commercio, al trasporto ed
alla custodia di animali da affezione.
  2.  Riconosciuto, altresì , il ruolo fondamentale
della scuola nella formazione della sensibilità  e
della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi
al rapporto fra l' uomo, gli animali e l' ambiente,
promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento,
programmate dai Collegi dei docenti,
in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra
accennate.
  3.  La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi
di specifico aggiornamento sul benessere animale
rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza
delle UUSSSSLL ed alle guardie zoofile.

 

 

ARTICOLO 12

 Randagismo felino
 1.  La presenza di colonie di gatti randagi presso
le quali si registrano problemi igienico sanitari o
riguardanti il benessere animale è  segnalata al Comune
competente, che dispone i necessari accertamenti
del servizio veterinario della USSL.
  2.  Qualora si renda necessario, il Comune, in
accordo con il servizio veterinario della USSL,
organizza interventi di controllo della popolazione
felina che possono comprendere, secondo la natura
e la gravità  dei casi segnalati, in armonia con indicazioni
contenute nel regolamento di attuazione:
  a) l' affidamento della colonia ad una associazione
per la protezione degli animali;
  b) il controllo delle nascite;
  c) la cattura e la collocazione degli animali in
affidamento od in altra sede più  idonea.
  3.  Le spese per gli interventi di controllo della
popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli
o associati.

 

 

ARTICOLO 13

 Comitato tecnico regionale per la tutela
degli animali
 1.  Con deliberazione della Giunta Regionale è  istituito,
con funzioni consultive, il Comitato tecnico
regionale per la tutela degli animali, composta da:
  a) il Presidente della Giunta o un suo delegato,
in qualità  di Presidente;
  b) un medico veterinario del settore assistenza
veterinaria dell' Assessorato regionale alla Sanità  o
un suo delegato:
  c) un funzionario del servizio educazione ambientale
e formazione dell' Assessorato regionale
all' ambiente o un suo delegato;
  d) un medico del settore Sanità  pubblica dell' Assessorato
regionale alla Sanità  o un suo delegato;
  e) un medico veterinario libero professionista designato
dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
  f) tre esperti qualificati espressi dalle associazioni
iscritte all' Albo di cui all' articolo 10 secondo le
modalità  indicate nel regolamento di attuazione.
  2.  IL Comitato tecnico regionale per la tutela degli
animali si riunisce almeno una volta all' anno
e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei
componenti.
  3.  Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli
animali è  consultato in merito alle proposte di
provvedimenti concernenti il benessere degli animali
ed in merito ai programmi annuali di informazione
ed educazione di cui all' articolo 11.

 

 

ARTICOLO 14

 Finanziamenti
 1.  Per il concorso nelle spese per l' attuazione
della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti
dall' applicazione della legge n. 281/ 91 che
vengono iscritti a bilancio dell' articolo 15, comma
1, legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme
deliberazione della Giunta Regionale.
  2.  La Regione può  disporre, su base annuale,
stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria
affidata al settore assistenza veterinaria
dell' Assessorato Sanità .
  3.  Gli importi integrativi previsti dal comma 2
vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio
di previsione e vengono iscritti ad appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa.

 

 

ARTICOLO 15

 Provvedimenti e sanzioni
 1.  In caso di violazione alle norme di cui agli
articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in
condizioni inidonee sono posti sotto osservazione
sanitaria dal Servizio veterinario della USSL, per
assicurare il ripristino delle condizioni di benessere:
i costi relativi sono a carico del detentore
dell' animale.
  2.  Fatte salve ipotesi di responsabilità  penale, ai
contravventori della legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
  a) per le violazioni delle norme di cui all' articolo
2, lettera b) ed all' articolo 5: da lire cinquecentomila
a lire tre milioni;
  b) per le violazioni dell' articolo 2, lettera c): da
lire trecentomila a lire un milione;
  c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire
centocinquantamila.
  3.  In caso di recidiva la pena e triplicata.

 

 

ARTICOLO 16

 Regolamento di attuazione
 1.  La Giunta Regionale propone al Consiglio per
l' approvazione un regolamento di attuazione al fine
di definire nel dettaglio le norme tecniche di
applicazione della presente legge.

 

 

ARTICOLO 17

 Norma di rinvio
 1.  Per quanto non normato dalla presente legge
si fa richiamo ai disposti della legge 281/ 91.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  26 luglio 1993